Pedalate in Faccia | Nuovo Codice della Strada: alla fine la colpa è del pedone

Citiamo tra queste il sostanziale annullamento dell’efficacia delle ZTL, rese libere alla circolazione delle vetture elettriche e ibride (!), la trasformazione dei limiti di velocità in una sorta di «limiti a pagamento» e la definitiva cancellazione della prospettiva di realizzazione delle Città 30.

Su questi rilevanti aspetti già si sono già espressi — e continueranno a farlo — soggetti ben più autorevoli e competenti di noi.

Vorremmo invece qui soffermarci su un passaggio apparentemente secondario, ma particolarmente significativo: quello dedicato al comportamento dei pedoni (articolo 5, comma 4).

Il testo normativo, che abbiamo cercato di ricomporre per facilitarne la lettura, recita:

“I pedoni adeguano la circolazione su strada […] evitando […] comportamenti idonei ad alterare le condizioni ordinarie della circolazione, al fine di evitare l’esposizione individuale al rischio e prevenire sinistri. Nell’orientare i propri comportamenti ai principi di adeguatezza della condotta di cui al primo periodo (cioè di cui sopra, n.d.r.), i pedoni considerano in particolare i fattori situazionali di cui al comma 2, primo periodo”.

E quali sarebbero questi «fattori situazionali»? La norma li definisce “fattori [..] connessi alle caratteristiche costruttive delle strade, alle condizioni di traffico e di visibilità, nonché alle ulteriori condizioni atmosferiche destinate ad incidere sulla circolazione”.

Sorge ora spontanea una prima domanda: a quale categoria umana possono mai appartenere soggetti in grado di comprendere tali illuminanti disposizioni? E, soprattutto, di trarne indicazioni utili per evitare spiacevoli incidenti (anzi sinistri, perché questo è il nuovo temine adottato nel Codice a testimonianza del suo incrollabile impegno per la sicurezza stradale)?

Una seconda, più inquietante domanda è se un tale inafferrabile costrutto non possa finire per agevolare le pretese risarcitorie dei conducenti dei veicoli danneggiati dalla dabbenaggine dei pedoni.

Un’ultima e ben più seria riflessione deriva dalla equiparazione che l’articolo sciaguratamente pone tra utenti vulnerabili e utenti motorizzati.

I primi sono persone che hanno il pieno diritto di muoversi nello spazio pubblico anche quando, come avviene per i bambini, gli anziani e i soggetti malati o con disabilità, le condizioni fisiche o cognitive non consentono loro di valutare correttamente tutti i suddetti «fattori situazionali». E sono inoltre persone che, per loro natura, hanno una capacità di arrecare danno agli altri estremamente limitata, se non nulla.

I secondi, invece, conducono mezzi che possono facilmente ferire e uccidere. Per questo sono (teoricamente) tenuti a conoscerne e adottare le corrette modalità di utilizzo, tanto da doversi sottoporre a uno specifico percorso di formazione e abilitazione.

È dunque evidente che le responsabilità non possono essere le stesse, ma non è questo l’aspetto più grave: annullare questa gerarchia di responsabilità significa sottomettere gli uomini alle macchine, come nella più distopica delle (in)c

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top